IL VINCOLO MATRIMONIALE

COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI?

Dal 20 settembre 1975 a tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Se i coniugi - dopo il matrimonio - desiderino un regime patrimoniale diverso, ossia di separazione dei beni, potranno provvedervi con atto pubblico davanti ad un notaio. La separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al momento della celebrazione del matrimonio oppure in seguito, rivolgendosi ad un notaio (deve però sussistere il consenso di entrambi i coniugi). Il notaio provvederà a trascrivere l'intervenuta separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).
Se il passaggio dalla comunione alla separazione dei beni è richiesto solo da uno dei due coniugi, occorre rivolgersi al tribunale. La legge contempla diversi casi di scioglimento della comunione.

Comunione dei beni
La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni rappresenta il sistema privilegiato dal legislatore in quanto nella pratica realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare. La comunione dei beni si applica automaticamente nel momento della stipulazione del matrimonio, oppure successivamente a richiesta dei due coniugi.
Questi sono i beni che rientrano nella comunione:
• tutti i beni acquistati dai due coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio;
• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
• il reddito di un'attività separata dei coniugi;
• il reddito di un bene proprio di uno dei coniugi (ad esempio
• il canone di locazione di un appartamento comprato prima del matrimonio da uno dei coniugi);
• il reddito di un'azienda costituita prima del matrimonio ma gestita da entrambi i coniugi.

Questi i beni che non rientrano nella comunione:
• tutti i beni acquistati da uno dei due coniugi prima del matrimonio;
• i beni che vengono ereditati o acquistati per donazione da uno dei due coniugi durante il matrimonio;
• tutti i beni personali (gioielli, indumenti, libri...);
• tutti i beni che servono all'esercizio della professione di uno dei due coniugi (è necessario dimostrare in tal caso un rapporto diretto ed obiettivo con l'attività);
• ciò che si è ottenuto a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non;
• la pensione corrisposta per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
• tutti i beni acquistati con il prezzo della vendita dei beni che non erano precedentemente di comproprietà dei due coniugi (art. 179 c.c.).

Separazione dei beni
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Scioglimento della comunione
Lo scioglimento della comunione può avvenire (art. 193 c.c.) in caso di:
• interdizione,
• inabilitazione,
• cattiva amministrazione del patrimonio da parte di uno dei coniugi, sperpero e disordine nella gestione degli affari. In questi casi non è necessario il consenso dell'altro coniuge.
Altre cause di scioglimento della comunione sono:
• l'annullamento,
• lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
• la separazione personale e il fallimento di uno dei due coniugi.

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